Art. 67
Fermi spaziali e temporali
In vigore dal 4 ott 2023
Fermi spaziali e temporali
1. Gli Stati membri:
a)
chiudono la zona costiera, indipendentemente dalla profondità, fino a sei miglia nautiche, o quattro miglia nautiche per le navi che non sono autorizzate a pescare al di là delle sei miglia nautiche, ad attrezzi trainati destinati alla cattura di stock demersali, per un periodo continuativo di almeno otto settimane su base annua; oppure
b)
dispongono un fermo di almeno 30 giorni consecutivi su base annua che copra almeno il 20 % delle acque territoriali per le attività di pesca con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti, indipendentemente dalla LOA del peschereccio, nelle zone e nei periodi che gli Stati membri ritengono importanti per la protezione del novellame degli stock demersali e tenendo conto delle rotte migratorie e dei modelli spaziali di distribuzione del novellame.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali di cui al paragrafo 1 che essi applicano alle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame degli stock demersali di cui all’.
3. La Commissione trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 2 al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Storico versioni
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