Art. 68

Misure di gestione della pesca e piani di gestione nazionali

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della pesca e piani di gestione nazionali 1.   Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell’ambito della presente sezione per garantire un’adeguata conservazione degli stock demersali, in particolare di nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango, conformemente agli obiettivi generali stabiliti nel piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18). 2.   In caso di modifiche delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le comunicano senza ritardo alla Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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