Art. 125
Ispezioni in porto
In vigore dal 4 ott 2023
Ispezioni in porto
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro punti di sbarco designati almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.
2. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggetti a ispezione.
Storico versioni
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