Art. 100

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 4 ott 2023
Obblighi di comunicazione Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di applicazione delle deroghe all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’ del presente regolamento al divieto delle attività di pesca praticate con reti da traino, conformemente alle condizioni per consentire tali deroghe di cui all’, paragrafi 5 e 10, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’ del presente regolamento. La Commissione notifica tali modalità al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica comprende: 1) l’elenco dei pescherecci da traino autorizzati, unitamente alle loro caratteristiche; 2) le zone pertinenti identificate da coordinate geografiche, sia terrestri che marittime, e dai riquadri statistici della CGPM; 3) le misure adottate per monitorare e mitigare gli effetti sull’ambiente marino. Qualsiasi modifica delle modalità di cui al primo comma è essere notificata quanto prima alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.
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