Art. 98

Specie protette di elasmobranchi

In vigore dal 4 ott 2023
Specie protette di elasmobranchi 1.   Gli Stati membri garantiscono un’elevata protezione dalle attività di pesca delle specie di elasmobranchi elencate nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo. 2.   Le specie di elasmobranchi incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo non sono tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasferite, immagazzinate, vendute o esposte o messe in vendita. 3.   Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati delle specie di elasmobranchi incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.
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Specie protette di elasmobranchi (Art. 98 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo