Art. 7

Registri tenuti dai centri di imballaggio

In vigore dal 17 ago 2023
Registri tenuti dai centri di imballaggio 1.   I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi per categoria di qualità e di peso; c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione; d) i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e della data o del periodo di deposizione; e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo. I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche. 2.   Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2023/…, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i centri di imballaggio possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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