Art. 8

Termine di conservazione dei registri

In vigore dal 17 ago 2023
Termine di conservazione dei registri I registri e i fascicoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/… e agli del presente regolamento sono conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione.
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Termine di conservazione dei registri (Art. 8 Regolamento (UE) 2023/2466) — Testo vigente | Portale Normativo