Art. 5
Registri tenuti dai produttori
In vigore dal 17 ago 2023
Registri tenuti dai produttori
1. I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:
a)
la data di introduzione, l’età al momento dell’introduzione e il numero delle galline ovaiole;
b)
il numero di galline abbattute e la data di abbattimento;
c)
la produzione giornaliera di uova;
d)
il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;
e)
il nome e l’indirizzo degli acquirenti commerciali.
2. Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2023/…, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:
a)
la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
b)
la data di consegna dei mangimi.
3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio.
4. Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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