Art. 5 · Registri tenuti dai produttori

Art. 5

Registri tenuti dai produttori

In vigore dal 17 ago 2023
Registri tenuti dai produttori 1.   I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato: a) la data di introduzione, l’età al momento dell’introduzione e il numero delle galline ovaiole; b) il numero di galline abbattute e la data di abbattimento; c) la produzione giornaliera di uova; d) il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità; e) il nome e l’indirizzo degli acquirenti commerciali. 2.   Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2023/…, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione: a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto; b) la data di consegna dei mangimi. 3.   Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio. 4.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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