Art. 7
Sistemi di classe B
In vigore dal 10 ago 2023
Sistemi di classe B
1. Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come specificato nell'allegato II del presente regolamento, a meno che non si rendano necessarie modifiche per mitigare errori critici per la sicurezza di tali sistemi.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia le modifiche di cui al paragrafo 1 e richiedono un parere tecnico di conformità all'Agenzia sulla base dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/796.
Storico versioni
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