Art. 5

Attuazione

In vigore dal 10 ago 2023
Attuazione 1.   I fabbricanti e i richiedenti l'autorizzazione alla messa in servizio di un'infrastruttura o all'immissione sul mercato di veicoli garantiscono che i sottosistemi di cui all' del presente regolamento destinati a essere utilizzati sulle reti di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 siano conformi alla STI di cui all'allegato I del presente regolamento. 2.   I fabbricanti e i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie o qualsiasi altro soggetto responsabile del veicolo o dell'infrastruttura ferroviari garantiscono che i sottosistemi di cui all' siano conformi ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui al punto 7.2.10 dell'allegato I. 3.   Gli organismi notificati garantiscono che i certificati basati sull'allegato I, capo 6, del presente regolamento siano rilasciati sotto la loro responsabilità per i componenti di interoperabilità o i sottosistemi in conformità, rispettivamente, agli o 15 della direttiva (UE) 2016/797. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia entro il 15 giugno 2024 il piano nazionale di attuazione elaborato in conformità al punto 7.4.4 dell'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1695:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attuazione (Art. 5 Regolamento (UE) 2023/1695) — Testo vigente | Portale Normativo