Art. 7 · Sistemi di classe B

Art. 7

Sistemi di classe B

In vigore dal 10 ago 2023
Sistemi di classe B 1.   Gli Stati membri provvedono affinché funzionalità, prestazioni e interfacce dei sistemi di classe B restino come specificato nell'allegato II del presente regolamento, a meno che non si rendano necessarie modifiche per mitigare errori critici per la sicurezza di tali sistemi. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia le modifiche di cui al paragrafo 1 e richiedono un parere tecnico di conformità all'Agenzia sulla base dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/796.
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