Art. 11

Soluzioni innovative

In vigore dal 10 ago 2023
Soluzioni innovative 1.   Quanto alle soluzioni innovative richieste dal progresso tecnologico e approvate dal pilastro Sistema dell'impresa comune «Ferrovie europee» (Europe's Rail Joint Undertaking, ERJU), la ERJU presenta alla Commissione le soluzioni innovative unitamente a informazioni sul modo in cui tali soluzioni si discostano dalle pertinenti disposizioni della presente STI o le integrano. 2.   La Commissione chiede il parere dell'Agenzia sulla soluzione innovativa a norma dell' della direttiva (UE) 2016/797. 3.   L'Agenzia, in qualità di autorità di sistema, esprime un parere sulla soluzione innovativa. La Commissione esamina il parere dell'Agenzia e può chiedere all'ERJU di fornire le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione, che è necessario includere nella STI al fine di rendere possibile l'uso della soluzione innovativa. 4.   La Commissione può chiedere all'Agenzia di integrare le specifiche e i metodi di valutazione in una raccomandazione dell'Agenzia a norma dell' della direttiva (UE) 2016/797. In attesa della revisione della STI, la Commissione può chiedere all'Agenzia di emettere un parere con il progetto di versione delle specifiche e il metodo di valutazione della soluzione innovativa.
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Soluzioni innovative (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/1695) — Testo vigente | Portale Normativo