Art. 13

Compatibilità del rilevamento dei treni

In vigore dal 10 ago 2023
Compatibilità del rilevamento dei treni 1.   Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri i cui gestori dell'infrastruttura si avvalgono di sistemi di rilevamento dei treni non conformi al presente regolamento devono richiedere un caso specifico e notificare tali sistemi all'Agenzia informandola sui seguenti aspetti: a) per i circuiti di binario, i valori limite delle correnti di disturbo, compresi i metodi di valutazione e l'impedenza del veicolo, in conformità al punto 3.2.2 dell'ERA/ERTMS/033281 rev 5.0; b) per i conta-assi, i valori limite di campo di disturbo nelle assi X, Y, Z, compresi i metodi di valutazione, in conformità al punto 3.2.1 dell'ERA/ERTMS/033281 rev 5.0; c) i casi specifici per i sistemi di rilevamento dei treni non conformi al presente regolamento, utilizzando il modello di cui all'allegato B.1 dell'ERA/ERTMS 033281 rev 5.0. 2.   Entro il 31 dicembre 2024, per le reti di rispettiva pertinenza, i gestori dell'infrastruttura informano l'Agenzia in merito ai valori limite/frequenze delle correnti di disturbo richiesti dalla gestione delle frequenze per i sistemi di rilevamento dei treni conformi alla STI, come specificato nelle sezioni da 3.2.2.1 a 3.2.2.6 ERA/ERTMS/033281 rev 5.0. Tali limiti/frequenze sono pubblicati nel sito internet dell'Agenzia. 3.   I gestori dell'infrastruttura aggiornano di conseguenza i valori dei parametri pertinenti del registro dell'infrastruttura. 4.   Con la pubblicazione entro il 31 dicembre 2025 dei casi specifici a norma dell', paragrafo 1, gli Stati membri abrogano tutte le norme nazionali relative alla compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni, ad eccezione dei casi di cui all', paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797. 5.   Entro il 31 dicembre 2027 i casi specifici per i sistemi di rilevamento dei treni e le corrispondenti date di fine validità sono riesaminati, al fine di migliorare l'interoperabilità e l'armonizzazione del sistema ferroviario europeo per quanto riguarda la fattibilità economica.
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