Art. 19

Protezione dei dati personali

In vigore dal 20 lug 2023
Protezione dei dati personali 1.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), o gli obblighi incombenti alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), nell'adempimento delle loro responsabilità. 2.   I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.
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Protezione dei dati personali (Art. 19 Regolamento (UE) 2023/1525) — Testo vigente | Portale Normativo