Art. 17
Sicurezza delle informazioni
In vigore dal 20 lug 2023
Sicurezza delle informazioni
1. La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in merito all'attuazione del presente regolamento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (24).
2. La Commissione si avvale dei sistemi di scambio sicuro esistenti o ne predispone di nuovi per agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, l'AED e gli Stati membri come pure, se del caso, con i soggetti oggetto delle misure di cui al presente regolamento. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.
Storico versioni
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