Art. 18
Riservatezza e trattamento delle informazioni
In vigore dal 20 lug 2023
Riservatezza e trattamento delle informazioni
1. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
4. La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un soggetto quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale soggetto o la divulgazione di segreti commerciali.
Storico versioni
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