Art. 13

Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti

In vigore dal 20 lug 2023
Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.
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Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2023/1525) — Testo vigente | Portale Normativo