Art. 14

Agevolazione degli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento di munizioni

In vigore dal 20 lug 2023
Agevolazione degli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento di munizioni 1.   Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti e l'estrema urgenza derivante dalla crisi dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina impedisca di avvalersi di una delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE per la conclusione di un accordo quadro, possono essere applicate le norme di cui al presente articolo. 2.   In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può modificare un accordo quadro esistente che è stato concluso mediante una delle procedure di cui all'articolo 25 della medesima direttiva affinché le sue disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro. 3.   In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in un accordo quadro esistente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Qualora le quantità fissate in un accordo quadro esistente subiscano modifiche sostanziali a norma del presente paragrafo, a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE, è offerta la possibilità di aderire a tale accordo quadro. L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore offre tale possibilità mediante un avviso ad hoc pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4.   Agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica il principio di non discriminazione per quanto riguarda le quantità supplementari, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori degli Stati membri di cui al paragrafo 1. 5.   Le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE. 6.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono abusare del presente articolo in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 7.   Le modifiche introdotte negli accordi quadro a norma del presente articolo sono apportate entro il 30 giugno 2025.
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Agevolazione degli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento di munizioni (Art. 14 Regolamento (UE) 2023/1525) — Testo vigente | Portale Normativo