Art. 13
Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti
In vigore dal 20 lug 2023
Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.
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