Art. 24

Adeguamento della qualità

In vigore dal 17 lug 2023
Adeguamento della qualità 1.   Se non esiste alcuna differenza tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione in termini di caratteristiche, tempi, luogo di acquisto o condizioni di vendita, gli Stati membri confrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità. 2.   Gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione solo se ciò può essere giustificato in quanto stima appropriata della differenza di qualità.
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Adeguamento della qualità (Art. 24 Regolamento (UE) 2023/1470) — Testo vigente | Portale Normativo