Art. 24
Adeguamento della qualità
In vigore dal 17 lug 2023
Adeguamento della qualità
1. Se non esiste alcuna differenza tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione in termini di caratteristiche, tempi, luogo di acquisto o condizioni di vendita, gli Stati membri confrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità.
2. Gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione solo se ciò può essere giustificato in quanto stima appropriata della differenza di qualità.
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