Art. 25
Indice elementare di prezzo
In vigore dal 17 lug 2023
Indice elementare di prezzo
1. I prezzi dei singoli prodotti sono aggregati per ottenere gli indici elementari di prezzo utilizzando una delle seguenti due opzioni:
a)
una formula dell’indice che garantisca la transitività; l’indice dei prezzi dei periodi precedenti non è soggetto a revisione in caso di utilizzo di formule dell’indice transitive; oppure
b)
una formula dell’indice che garantisca la reversibilità rispetto al tempo e raffronti i prezzi dei singoli prodotti nel periodo oggetto del confronto con i prezzi di tali prodotti nel periodo di riferimento. Il periodo di riferimento non è modificato frequentemente se tale modifica determina una violazione significativa del principio della transitività.
2. Una formula dell’indice coerente con le formule di cui al paragrafo 1 è utilizzata per ottenere un indice di prezzo per un aggregato elementare da due o più indici elementari di prezzo.
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