Art. 91

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

In vigore dal 12 lug 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020 Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato: 1) all’, paragrafo 5, il testo «(UE) 2016/42535 e (UE) 2016/42636» è sostituito dal seguente: «(UE) 2016/425 (*1), (UE) 2016/426 (*2) e (UE) 2023/1542 (*3) (*1)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)." (*2)  Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)." (*3)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);»;" 2) nell’allegato I, il punto 21 dell’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione è sostituito dal punto seguente: «21. Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo