Art. 91
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
In vigore dal 12 lug 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 5, il testo «(UE) 2016/42535 e (UE) 2016/42636» è sostituito dal seguente:
«(UE) 2016/425 (*1), (UE) 2016/426 (*2) e (UE) 2023/1542 (*3)
(*1) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)."
(*2) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)."
(*3) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);»;"
2)
nell’allegato I, il punto 21 dell’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione è sostituito dal punto seguente:
«21.
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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