Art. 4

Libera circolazione

In vigore dal 12 lug 2023
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento, per motivi connessi ai requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie oggetto del presente regolamento. 2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l’esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finché non saranno state rese conformi al presente regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l’operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone.
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