Art. 3

Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso

In vigore dal 27 giu 2023
Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi organismo nocivo rilevante la cui presenza è stata confermata durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 9 dell’allegato. In tal caso nessuna delle piante specificate provenienti dal vivaio da cui ha origine la pianta specificata infetta/infestata è autorizzata a essere introdotta nel territorio dell’Unione fino al rinnovo della registrazione del vivaio di cui al punto 11 dell’allegato.
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