Art. 2
Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate
In vigore dal 27 giu 2023
Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate
1. In deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è consentita a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica alle piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione nei periodi seguenti:
a)
per Chamaecyparis: dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2028;
b)
per Juniperus: dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028;
c)
per Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) e Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originari della Repubblica di Corea: dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2028.
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