Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«piante specificate»: le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie della Repubblica di Corea, delle seguenti specie:
a)
Chamaecyparis sp. Spach;
b)
Juniperus sp. L.;
c)
Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr);
d)
Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originari della Repubblica di Corea;
2)
«organismo nocivo rilevante»:
a)
per tutte le piante specificate: qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione;
b)
per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr): gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e gli organismi nocivi seguenti:
i)
Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;
ii)
Crisicoccus pini (Kuwana);
iii)
Dendrolimus spectabilis (Butler);
iv)
Dendrolimus superans Butler;
v)
Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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