Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «piante specificate»: le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie della Repubblica di Corea, delle seguenti specie: a) Chamaecyparis sp. Spach; b) Juniperus sp. L.; c) Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr); d) Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originari della Repubblica di Corea; 2) «organismo nocivo rilevante»: a) per tutte le piante specificate: qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione; b) per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr): gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e gli organismi nocivi seguenti: i) Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.; ii) Crisicoccus pini (Kuwana); iii) Dendrolimus spectabilis (Butler); iv) Dendrolimus superans Butler; v) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye.
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