Art. 7

Registrazione, controllo dei processi, audit e comunicazione delle deviazioni

In vigore dal 5 giu 2023
Registrazione, controllo dei processi, audit e comunicazione delle deviazioni 1.   Quando asseriscono che il carburante che immettono sul mercato contiene una determinata quota di biocarburanti o biogas, gli operatori economici conservano i campioni per almeno due anni così come la registrazione dei dati di misurazione e dei calcoli. Gli operatori economici forniscono agli organismi di certificazione e ai responsabili dell’audit il pieno accesso a tali campioni, registrazioni e altre prove. Gli operatori economici preparano la descrizione dettagliata del principale metodo di prova utilizzato, che comprenda l’indicazione dell’accuratezza e della precisione, verificate anche attraverso il metodo del radiocarbonio (14C), e la procedura per la sua applicazione. 2.   Per evitare i rischi di deviazioni e agevolare l’audit a posteriori dell’esattezza delle asserzioni fatte dalle raffinerie o da altri impianti di cotrattamento sulla quota biogenica dei loro carburanti, gli operatori economici applicano un sistema di equilibrio di massa globale che indica la quota biogenica degli input e degli output. Essi effettuano il calcolo dell’equilibrio di massa parallelamente al metodo di prova principale per controllare e confrontare i risultati di entrambi i metodi di valutazione della quota biogenica nei carburanti finali prodotti. 3.   Se entro i limiti della raffineria o di un altro impianto di cotrattamento gli operatori economici miscelano gli output del cotrattamento con altri combustibili, usano un sistema di equilibrio di massa che consenta di miscelare con altri combustibili le partite di carburanti derivanti dalla biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune, fornendo nel contempo informazioni adeguate sulle caratteristiche e sulle dimensioni delle partite conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001. 4.   Eventuali deviazioni individuate dai responsabili dell’audit degli organismi di certificazione nelle quote di biocarburanti o biogas nel carburante che gli operatori economici immettono sul mercato sono considerate non conformità gravi e immediatamente notificate ai sistemi volontari o ad altri sistemi di certificazione, i quali verificano che il carburante derivante dalla biomassa rispetti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre verificare le asserzioni degli operatori economici in merito alla quota di biocarburanti e biogas nei carburanti che immettono sul mercato usando i metodi descritti agli . Eventuali deviazioni identificate a seguito di tali controlli sono immediatamente notificate all’organismo di certificazione e al sistema volontario o ad altri sistemi di certificazione che hanno certificato le asserzioni. 6.   Se gli organismi di certificazione o le autorità competenti degli Stati membri effettuano tali notifiche, il sistema di certificazione interessato è tenuto ad agire immediatamente indagando sul caso. Se l’indagine conferma i risultati dell’organismo di certificazione o dell’autorità competente dello Stato membro, il sistema di certificazione considera le deviazioni come una non conformità grave e sospende immediatamente il certificato dell’operatore economico. 7.   I valori inferiori stabiliti con le verifiche sono usati come base per il ricalcolo al fine di correggere le asserzioni. Inoltre i sistemi di certificazione esortano l’operatore economico a riesaminare i metodi di prova per correggere, tra l’altro, eventuali errori del sistema che determinano le deviazioni. 8.   L’efficacia delle misure adottate dall’operatore economico è convalidata da un altro audit dell’organismo di certificazione prima che la sospensione del certificato possa essere revocata.
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