Art. 6
Disposizioni specifiche sul metodo del radiocarbonio (14C)
In vigore dal 5 giu 2023
Disposizioni specifiche sul metodo del radiocarbonio (14C)
1. Nell’effettuare prove con il metodo del radiocarbonio (14C), gli operatori economici applicano il metodo della spettrometria di massa con acceleratore (AMS). In alternativa possono tuttavia applicare il metodo del conteggio mediante scintillazione liquida se si prevede che la quota biogenica sia pari almeno all’1 % in volume e se il campione è adatto a questo metodo di prova, specialmente per quanto riguarda le particelle presenti nel liquido.
2. Quando usano il metodo del radiocarbonio (14C), gli operatori economici si assicurano che il tipo di prova prescelto consenta di rilevare e quantificare in modo affidabile la quota biogenica. Essi forniscono dettagli sull’accuratezza e sulla precisione dei risultati.
3. Il metodo del radiocarbonio (14C) deve inoltre quantificare qualsiasi perdita di carbonio biogenico dovuta al processo di rimozione dell’ossigeno dalle materie prime biogeniche mediante un confronto tra il carbonio biogenico e quello fossile negli input e negli output.
4. Se il metodo di prova basato sul radiocarbonio (14C), quando usato come secondo metodo per verificare il contenuto biogenico di un output, mostra una deviazione superiore all’1 % in termini assoluti dal risultato del metodo principale utilizzato dall’operatore economico, si considerano validi solo i valori del metodo del radiocarbonio (14C). Nel primo anno di applicazione di questa metodologia, gli operatori economici possono applicare una deviazione del 3 % anziché dell’1 % in termini assoluti, fino a quando non avranno perfezionato il loro sistema di metodi di prova. Inoltre gli operatori economici riesaminano i metodi di prova principali per correggere gli eventuali errori di sistema che determinano la deviazione e, se necessario, calibrare di conseguenza il metodo di prova.
5. La frequenza di esecuzione del metodo di prova principale e di quello del radiocarbonio (14C) se utilizzato come metodo secondario è stabilita tenendo conto della complessità e variabilità dei parametri fondamentali del cotrattamento, in modo da garantire che in qualsiasi momento le asserzioni sul contenuto biogenico riflettano il contenuto effettivo. Gli operatori economici calcolano la quota biogenica almeno per ciascun lotto o partita. A meno che non sia applicato un metodo in grado di individuare le condizioni operative relative al contenuto di carbonio nell’output per ciascun lotto o partita, il metodo del radiocarbonio (14C) si applica ogni volta che nella composizione delle materie prime si verifica una variazione superiore al 5 % rispetto alle condizioni di riferimento per quanto riguarda la quota di input biogenici o la quantità di idrogeno e catalizzatore nella massa totale, i parametri di processo relativi alla temperatura assoluta di processo [K], alla pressione assoluta di processo [Pa] o la composizione del prodotto. Come base per valutare i parametri della composizione del prodotto è fornita un’analisi elementare di carbonio, ossigeno e azoto e un’analisi del contenuto di acqua e di solidi. In ogni caso il metodo del radiocarbonio (14C) è applicato almeno una volta ogni 4 mesi.
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