Art. 5

Determinazione della quota di idrogeno di origine biologica

In vigore dal 5 giu 2023
Determinazione della quota di idrogeno di origine biologica 1.   Se il sistema di produzione effettua il cotrattamento di idrogeno rinnovabile di origine biologica, gli operatori economici documentano e dimostrano l’origine dell’idrogeno nonché comprovano che l’idrogeno che entra nell’unità di idrotrattamento o in un’altra unità di cotrattamento: a) non è stato conteggiato come energia rinnovabile altrove al fine di evitare doppi conteggi; e b) è stato incorporato nel carburante finale e non semplicemente usato per rimuovere le impurità. 2.   Gli operatori economici possono effettuare un’analisi elementare comune nelle raffinerie, come l’analisi CHN (carbonio, idrogeno, azoto) per determinare la quantità di idrogeno presente nel materiale prima e dopo l’idrotrattamento in modo da documentare l’eventuale aumento del contenuto di idrogeno nel carburante. Gli operatori economici possono considerare l’aumento come un biocarburante o biogas supplementare nell’output. L’origine biologica dell’idrogeno utilizzato nell’idrotrattamento o nel cotrattamento è certificata dal fornitore o dagli operatori economici stessi, qualora siano anche produttori oltre che utilizzatori.
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