Art. 97

Portale nazionale per gli operatori

In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori 1.   Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema PoUS nazionale a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d’accesso al sistema PoUS nazionale per gli operatori economici e altre persone. 2.   Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema PoUS nazionale, ove questo sia stato sviluppato. 3.   Il portale nazionale per gli operatori fornisce funzionalità equivalenti a quelle fornite dal portale dell’UE specifico per gli operatori per il PoUS. 4.   Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2023/1070 — Portale nazionale per gli operatori | Portale Normativo