Art. 97
Portale nazionale per gli operatori
In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori
1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema PoUS nazionale a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d’accesso al sistema PoUS nazionale per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema PoUS nazionale, ove questo sia stato sviluppato.
3. Il portale nazionale per gli operatori fornisce funzionalità equivalenti a quelle fornite dal portale dell’UE specifico per gli operatori per il PoUS.
4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
Storico versioni
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