Art. 62
Sistema nazionale di transito
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema nazionale di transito
1. L’NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali dello Stato membro o del paese che è parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito.
2. L’NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un’interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell’articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-62