Art. 62 · Sistema nazionale di transito

Art. 62

Sistema nazionale di transito

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema nazionale di transito 1.   L’NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali dello Stato membro o del paese che è parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito. 2.   L’NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito. 3.   Gli Stati membri forniscono e mantengono un’interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell’articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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