Art. 105
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
In vigore dal 1 giu 2023
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere accessibili.
3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente anche qualora i sistemi degli operatori economici non siano disponibili con riguardo all’ICS2.
4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell’ICS2, dell’AES, del CRMS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.
5. Con riguardo all’ICS2, ciascuno Stato membro decide in merito all’attivazione del piano di continuità operativa qualora tale Stato membro sia interessato dal guasto temporaneo del sistema o qualora un operatore economico di cui all’articolo 127, paragrafi 4 e 6, del codice obbligato a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o indicazioni della stessa non sia in grado di presentarle.
6. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS si applica la procedura di continuità operativa di cui all’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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