Art. 103

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

In vigore dal 1 giu 2023
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici 1.   I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni. 3.   La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri. 4.   Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 103 Regolamento (UE) 2023/1070 — Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici | Portale Normativo