Art. 11

Attenuazione del rischio

In vigore dal 31 mag 2023
Attenuazione del rischio 1.   A eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a norma dell’ rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l’operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile. Tali procedure e misure possono comprendere: a) la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari; b) lo svolgimento di indagini o audit indipendenti; c) l’adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all’. Tali procedure e misure possono comprendere anche il sostegno al rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori di tale operatore, in particolare i piccoli proprietari terrieri, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti. 2.   L’operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati. Tali politiche, controlli e procedure comprendono: a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI; b) per tutti gli operatori non PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a). 3.   Le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta dall’operatore. L’operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio.
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