Art. 12

Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri

In vigore dal 31 mag 2023
Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri 1.   Ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza conformemente all’, l’operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consente di garantire la conformità all’ dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta («sistema di dovuta diligenza»). 2.   L’operatore riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l’anno. Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l’operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L’operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni. 3.   L’operatore che non rientra nelle categorie delle PMI, comprese le microimprese, o delle persone fisiche elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all’, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L’operatore a cui si applichino anche altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto di tali altri atti giuridici dell’Unione. 4.   Fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati, le relazioni di cui al paragrafo 3 includono le informazioni seguenti relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati: a) una sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); b) le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell’ e le misure intraprese a norma dell’, nonché una descrizione delle informazioni e prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio; c) ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati. 5.   L’operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure a norma dell’. Su richiesta, l’operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.
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