Art. 9
Obblighi di informazione
In vigore dal 31 mag 2023
Obblighi di informazione
1. L’operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all’. A tal fine l’operatore raccoglie, organizza e conserva, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:
a)
descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
b)
quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (20) corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;
c)
paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;
d)
geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;
e)
nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
f)
nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
g)
informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
h)
informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata.
2. Su richiesta, l’operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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