Art. 79
Collocamento di cripto-attività
In vigore dal 31 mag 2023
Collocamento di cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:
a)
il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;
b)
un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;
c)
i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;
d)
informazioni sugli acquirenti destinatari.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.
2. Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:
a)
i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;
b)
il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;
c)
l’offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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