Art. 79 · Collocamento di cripto-attività

Art. 79

Collocamento di cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Collocamento di cripto-attività 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro: a) il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto; b) un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto; c) i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta; d) informazioni sugli acquirenti destinatari. I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma. 2.   Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti: a) i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti; b) il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato; c) l’offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.
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