Art. 61

Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente

In vigore dal 31 mag 2023
Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente 1.   Quando un cliente stabilito o residente nell’Unione avvia su propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio o un’attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione di cui all’ non si applica alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività da parte dell’impresa del paese terzo a tale cliente, ivi compreso un rapporto connesso specificamente alla prestazione di tale servizio o attività per le cripto-attività. Fatti salvi i rapporti intragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti legami con tale impresa di un paese terzo o qualsiasi altra persona che agisce per conto di tale soggetto, cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato per la sollecitazione, la promozione o la pubblicizzazione nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. Il secondo comma si applica a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione della responsabilità che sostenga di affermare diversamente, compresa qualsiasi clausola o limitazione della responsabilità secondo cui la prestazione di servizi da parte di un’impresa di un paese terzo è considerata un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. 2.   L’iniziativa esclusiva di un cliente di cui al paragrafo 1 non consente a un’impresa del paese terzo di proporre nuovi tipi di cripto-attività o di servizi per le cripto-attività a tale cliente. 3.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, intesi a precisare le situazioni in cui si ritiene che un’impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell’Unione. Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente rispetto al rischio di abusi del presente articolo, l’ESMA emana inoltre orientamenti, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle pratiche di vigilanza volte a individuare e prevenire l’elusione del presente regolamento.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2023/1114 — Prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente | Portale Normativo