Art. 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica 1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token di moneta elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III: a) informazioni sull’emittente del token di moneta elettronica; b) informazioni sul token di moneta elettronica; c) informazioni sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione; d) informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token di moneta elettronica; e) informazioni relative alla tecnologia sottostante; f) informazioni sui rischi; g) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere il token di moneta elettronica. Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’emittente che effettua l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token di moneta elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione. 2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile. 3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.». 4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che: a) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE; b) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE. 5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’emittente del token di moneta elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato. 6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui: a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività; b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token di moneta elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi; c) l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile; d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. La sintesi indica che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso. 7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice. 8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il token di moneta elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente. 10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11.   Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione. 12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token di moneta elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti. 13.   Prima di offrire il token di moneta elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’emittente di tale token di moneta elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web. 14.   L’emittente del token di moneta elettronica fornisce all’autorità competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’, paragrafo 4. L’autorità competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’emittente, le informazioni elencate all’, paragrafo 4. L’autorità competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token di moneta elettronica. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione. 15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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