Art. 50
Divieto di concedere interessi
In vigore dal 31 mag 2023
Divieto di concedere interessi
1. In deroga all’ della direttiva 2009/110/CE, gli emittenti di token di moneta elettronica non concedono interessi in relazione ai token di moneta elettronica.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token di moneta elettronica.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un token di moneta elettronica da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse percepiti dal possessore del token di moneta elettronica direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati al token di moneta elettronica, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.
Storico versioni
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