Art. 22

Valutazione e segnalazione

In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione e segnalazione Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario quale elemento nel valutare se il trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
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