Art. 20

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

In vigore dal 31 mag 2023
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se i dati informativi relativi al cedente e al cessionario di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), siano stati presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento o il trasferimento raggruppato di cripto-attività, anche quando il trasferimento è effettuato verso o da un indirizzo auto-ospitato.
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