Art. 4
Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti subordinati a misure di attenuazione dei rischi
In vigore dal 22 mag 2023
Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti subordinati a misure di attenuazione dei rischi
1. Si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti qualora siano utilizzati nel prodotto fertilizzante dell’UE in quantità uguali o inferiori al 5 % in termini di volume:
a)
glicerina di materiali di categoria 2 e 3 e altri materiali di categoria 2 risultanti dal processo di produzione di biodiesel e dalla produzione di combustibili rinnovabili che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettere b), c) e f), del regolamento (UE) n. 142/2011;
b)
materiali di categoria 3 diversi dalla glicerina che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettere b), c) e f), del regolamento (UE) n. 142/2011;
c)
proteine animali trasformate di materiali di categoria 3 che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate di cui all’allegato X, capo II, sezione 1, lettera A, lettera B, punti 1 e 2, e punto 3, lettera a), e lettera C, del regolamento (UE) n. 142/2011;
d)
farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 trasformate con il metodo di trasformazione standard 1 di cui all’allegato IV, capo III, lettera A, e marcate con trieptanoato di glicerina (GHT) come indicato nell’allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011;
e)
prodotti sanguigni di materiali di categoria 3 che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili ai prodotti sanguigni di cui all’allegato X, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;
f)
proteine idrolizzate, comprese le proteine idrolizzate derivanti da residui provenienti dall’industria conciaria o tessile, che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine idrolizzate di cui all’allegato X, capo II, sezione 5, lettera D, del regolamento (UE) n. 142/2011;
g)
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico che soddisfano le prescrizioni specifiche di cui all’allegato X, capo II, rispettivamente sezione 6 o 7, del regolamento (UE) n. 142/2011;
h)
corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli che soddisfano le prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIII, capo XII, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Si ritiene che i prodotti derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in quantità superiori al 5 % in termini di volume abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti se sono imballati in pacchi pronti alla vendita per l’uso da parte dell’utente finale, etichettati conformemente alle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti prodotti derivati di cui all’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 e conformi alle condizioni di cui alla seguente lettera a) o b):
a)
il peso dei pacchi è uguale o inferiore a 50 kg; oppure
b)
il peso dei pacchi è uguale o inferiore a 1 000 kg, di cui almeno il 10 % in termini di volume è costituito da uno dei seguenti prodotti:
i)
calce;
ii)
fertilizzanti minerali o
iii)
prodotti derivati di cui all’.
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