Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 mag 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1.
«prodotto fertilizzante dell’UE»: un prodotto fertilizzante quale definito all’, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1009;
2.
«punto finale»: un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale un prodotto derivato non è più soggetto alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Storico versioni
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